“SMS FATALI PER REATO DI MOLESTIE O ADDEBITO NELLA SEPARAZIONE” – Deborah BIANCHI

SMS REATO DI MOLESTIE O PROVA DI ADULTERIO. In questi ultimi mesi la giurisprudenza di merito e di legittimità ha stigmatizzato gli SMS come responsabili di condotte negative.
Nel caso della Corte di cassazione – Sezione I penale – Sentenza 17 gennaio 2013 n. 2597 gli SMS sono stati la prova del reato di molestie. Nel caso del Tribunale di Caltanisetta sentenza 1018/2012 gli SMS sono stati la prova dell’adulterio del marito che per questo si è beccato l’addebito di colpa nella separazione.
 

Corte di cassazione – Sezione I penale – Sentenza 17 gennaio 2013 n. 2597
Avvertire via sms qualcuno che il coniuge gli fa le corna integra il reato di molestie. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 2597/2013, convalidando la multa di 400 euro, oltre ad un risarcimento di 500 euro, a carico di una 48enne di Palermo che in due occasioni, il 30 dicembre 2006 e l’8 gennaio successivo, aveva mandato due sms alla cognata con i quali pretendeva di metterla al corrente dei ripetuti tradimenti del marito.
“È giusto che tu lo sappia, Sergio da sempre ti fa le corna povera cretina, sei l’unica a non saperlo, forse”. Il secondo restava in tema: “D’altronde una mediocre come te che si aspettava? Tuo marito è un bel ragazzo e tu una befana, non ti resta che fare la cornuta contenta”. I due messaggi erano stati inviati direttamente dal cellulare personale senza nascondere il numero. Si trattava del cellulare della cognata della vittima. Ne è nata una controversia giudiziaria sfociata nella condanna per molestie del Tribunale di Palermo. La donna ha fatto ricorso in Cassazione ma anche qui è stata condannata.

Gli Ermellini infatti hanno condiviso il parere del giudice di merito osservando che “non vi è dubbio che il contenuto dei due suddetti sms, inviati dall’imputata alla parte lesa, erano idonei a recare molestia e disturbo”. Il reato punito dall’articolo 660 Cp, precisa ancora la Cassazione, “è plurioffensivo poiché protegge, oltre la tranquillità della persona offesa, anche l’ordine pubblico, che però è sufficiente, per la sussistenza del reato, che sia messo solo in pericolo per la possibile reazione della parte offesa”.
Così, oltre alle spese processuali e al versamento di mille euro alla Cassa delle ammende, la molestatrice dovrà anche rifondere la cognata con 1500 euro per le spese processuali affrontate in Cassazione.

 

Tribunale di Caltanisetta sentenza 1018/2012
Nel cellulare del marito sono stati memorizzati diversi messaggi che lasciano intendere l’esistenza di una relazione adulterina. Ipotesi avvalorata dalla scoperta di file amatoriali erotici che lo ritraggono in atteggiamenti confidenziali con una terza persona. Comportamenti che, per la coniuge, causano l’intollerabilità della convivenza. Di qui, la richiesta di addebitare la separazione al partner infedele.

Il fedifrago respinge le accuse – adducendo la mancanza di un prova concreta del tradimento fisico – e formula a sua volta domanda di addebito. In realtà, precisa, sarebbe il temperamento aggressivo della moglie a determinare la fine dell’unione, minando l’armonia familiare. Il Tribunale tuttavia non accoglie la difesa del coniuge e gli attribuisce l’addebito per la rottura del matrimonio trovando conforto anche nella tesi della Cassazione 19606/2011 secondo cui “Deve escludersi che il richiedente la separazione con addebito debba altresì fornire la prova che la crisi coniugale sia stata provocata in via diretta ed esclusiva dall’accertata relazione extraconiugale intrattenuta dall’altro coniuge”.