“L’uomo che tacque l’impotenza risarcì il danno per 150.000 euro” Trib. Latina 22.02.2012

 

 

 

 

 

 

 

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Il sig. G., infatti, venuto a conoscenza della diagnosi di gravissima infertilità prima delle nozze, aveva taciuto alla futura moglie tale patolgia, poi inevitabilmente emersa nella successiva vita matrimoniale.

Rinvenuto dalla moglie il certificato medico di data antecedente alle nozze, la stessa ha agito giudizialmente per ottenere sia la separazione personale dal coniuge con addebbito sia l’annullamento del matrimonio concordatario ed, in ultimo, ha adito il Tribunale per ottenere il risarcimento dei danni subiti per effetto dell’omissione perpetrata dal marito.

All’esito del giudizio, il Giudice ha accolto la domanda risarcitoria della moglie rilevando come l’omessa preventiva comunicazione della propria impotentia generandi da parte del sig. G., ha costituito senza ombra di dubbio una condota illecita idoena a concretare la lesione dei diritti fondamentali della persona umana.

La sig.ra M., infatti, oltre ad essere stata indotta a contrarre matrimonio senza preventiva e consapevole contezza delle reali condizioni psicofisiche del futturo marito, aveva rinunciato alla propria occupazione lavorativa per stare vicino al coniuge trasferitosi all’estero e, ignara della preesistente patologia dello stesso, si era sottoposta nel corso della vita matrimoniale ad una lunga serie di cure e di interventi di fecondazione assitita, anche invasivi,  per coronare il desiderio di diventare madre.

Alla luce di ciò il Giudice ha condannato il sig. G.  a pagare alla sig.ra M. la somma equitativamente determinata di € 150.000,00 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla stessa.