“Giusto il licenziamento per illecito utilizzo della posta aziendale e danno all’azienda” Cass. sez. Lavoro, sentenza n.2722 del 23 febbraio 2012 Avvocato Deborah Bianchi

LAVORO INTERNET E IL DANNO ALLA PERSONA D Bianchi Convegno SIENA 13 marzo 2013

“Giusto il licenziamento per illecito utilizzo della posta aziendale e danno all’azienda”-Cass. sez. Lavoro, sentenza n.2722 del 23 febbraio 2012

Avvocato Deborah Bianchi

http://www.diritto24.ilsole24ore.com/lavoro/primiPiani/2013/06/giusto-il-licenziamento-per-illecito-utilizzo-della-posta-aziendale-e-danno-all-azienda.html

IL CASO
Con ricorso al giudice del lavoro di Brescia, XY impugnava il licenziamento per giusta causa irrogatogli in data 15.03.04 da Bipop-Carire spa, della quale era stato dipendente con qualifica di quadro direttivo e mansioni di addetto all’Ufficio Advisory Center, in quanto accusato di aver divulgato a mezzo di messaggi di posta elettronica diretti ad estranei notizie riservate concernenti un cliente dell’Istituto e di aver posto in essere, grazie alle notizie in questione, operazioni finanziarie da cui aveva tratto vantaggio personale. Il ricorso viene rigettato in primo grado e così l’ex dipendente lo impugna in secondo grado ma anche la Corte di Appello di Brescia con sentenza del 13 ottobre 2009 rigetta l’istanza. Così si arriva al terzo grado ma anche la Cassazione con sentenza 23 febbraio 2012 n. 2722 boccia il ricorso dell’ex dipendente.

La Suprema Corte con la pronunzia in parola fa definitivamente chiarezza sulla questione dell’utilizzo della posta elettronica aziendale e della possibilità di accesso del datore di lavoro in riferimento all’ambito dei controlli difensivi dell’azienda. Ovvero in termini prettamente giuridici si fa chiarezza sul rapporto tra privacy e dignità del dipendente da una parte e diritto di controllo del datore di lavoro dall’altra escludendo la fattispecie di applicazione dell’art. 4 Statuto dei Lavoratori (divieto controlli a distanza).

In estrema sintesi gli Ermellini stabiliscono che sono ammessi i controlli difensivi ex post quando il bene da tutelare sia estraneo alle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro ma afferisca direttamente al patrimonio aziendale oppure all’immagine dell’azienda.

«Ad avviso del Collegio, tale fattispecie è estranea al campo di applicazione dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori. Nel caso di specie, infatti, il datore di lavoro ha posto in essere un’attività di controllo sulle strutture informatiche aziendali che prescindeva dalla pura e semplice sorveglianza sull’esecuzione della prestazione lavorativa degli addetti ed era, invece, diretta ad accertare la perpetrazione di eventuali comportamenti illeciti (poi effettivamente riscontrati) dagli stessi posti in essere. Il c.d. controllo difensivo, in altre parole, non riguardava l’esatto adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro, ma era destinato ad accertare un comportamento che poneva in pericolo la stessa immagine dell’Istituto bancario presso i terzi.

In questo caso entrava in gioco il diritto del datore di lavoro di tutelare il proprio patrimonio, che era costituito non solo dal complesso dei beni aziendali, ma anche dalla propria immagine esterna, così come accreditata presso il pubblico. Questa forma di tutela egli poteva giuridicamente esercitare con gli strumenti derivanti dall’esercizio dei poteri derivanti dalla sua supremazia sulla struttura aziendale.

Tale situazione, ad una lettura attenta, è già esclusa dal campo di applicazione dell’art. 4 dalla sopra citata giurisprudenza (che già esclude dai controlli difensivi vietati quelli aventi ad oggetto la tutela di beni estranei al rapporto di lavoro, v. Cass. n. 15892 del 2007 cit.).

Il primo motivo di ricorso è dunque infondato, in quanto fu correttamente esercitato il potere di controllo attuato ex post dal datore di lavoro”.

(Cass. sez. Lavoro 23 febbraio 2012 n. 2722, Pres. F. Roselli, Rel. G. Mammone, Banca Dati Lex24).

Alla luce delle pronuncia sopra menzionata risulta evidente che la condotta del datore di lavoro è tanto più legittima quanto più lo stesso abbia realizzato un’efficace e legittima security policy o privacy policy; a tal fine lo stesso dovrà tenere in debita considerazione il dettato normativo contenuto nello Statuto dei Lavoratori (Legge 300/1970), che vieta i controlli occulti e lesivi della dignità e riservatezza del lavoratore, il codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003) corroborato da un Provvedimento ad hoc del Garante privacy emesso nel 2007 (“Linee-guida per la posta elettronica ed Internet”), la normativa relativa alla sicurezza del patrimonio informatico (legislazione in materia di computer crimes, l. 547/1993) e, più in generale, la legge in materia di sicurezza sul lavoro (l. 626/1994), così come la normativa sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in caso di reato commesso dai dipendenti (D.lgs. 231/2001).

I GRADI NEL MERITO

Corte Appello Brescia 13 ottobre 2009

Con ricorso depositato il 14.01.2009 XY proponeva appello contro la sentenza n. 926/08 del Tribunale di Brescia, con la quale era stata respinta la sua domanda di accertamento della illegittimità del licenziamento per giusta causa intimatogli dalla Bipop Carire spa in data 15.3.04, con condanna di quest’ultima alla reintegrazione e al risarcimento del danno, avendo il giudice di primo grado ritenuto provata la divulgazione da parte sua, attraverso e.mail a persona estranea alla banca, di notizie riservate concernenti il rimborso di un prestito obbligazionario da parte di un cliente.

Lamentava l’appellante l’erronea statuizione in fatto e in diritto in ordine alla tardività della contestazione disciplinare inviata dieci giorni dopo la sua sospensione cautelare ad accertamenti interni già conclusi; in ordine all’illegittimità della prova raccolta dalla banca controllando la sua posta elettronica e quindi in violazione dell’art. 4 L. n. 300/70; in ordine alla sussistenza dell’addebito di avere divulgato notizie riservate, trattandosi di fatti noti e di informazioni utilizzate illecitamente dalla stessa banca; in ordine alla gravità della condotta sotto il profilo soggettivo.

Si costituiva in giudizio Bipop Carire spa, eccependo l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi e replicando in fatto e in diritto agli argomenti svolti a sostegno della impugnazione.

All’udienza del 25.06.09 la causa veniva discussa e decisa come da separato dispositivo, del quale viene data lettura.

Motivi della decisione

L’eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata da Bipop Carire spa va disattesa, essendo state svolte, come di seguito esposte, censure specifiche ai motivi che sorreggono la sentenza impugnata.

Il primo motivo di appello inerente alla tardività della contestazione va disatteso.

Bipop Carire spa ha iniziato gli accertamenti interni appena le è stata segnalata la divulgazione all’esterno delle notizie di cui oltre e ha terminato gli accertamenti il 18.2. Il giorno precedente, il 17.02.04, aveva però applicato al dipendente un provvedimento di sospensione cautelare, che è stato mantenuto per tutta la durata del procedimento disciplinare.

Il principio di tempestività della contestazione è diretto sia a tutelare il diritto di difesa del lavoratore, sia a dare riscontro alla effettività dell’interesse datoriale a sanzionare la condotta e in particolare, in caso di licenziamento, alla cessazione del rapporto di lavoro, essendo incompatibile un differimento ingiustificato del recesso con l’impossibilità di prosecuzione del rapporto per lesione dell’elemento fiduciario. La tempestività deve però essere valutata nel contesto complessivo della condotta datoriale e in relazione alla struttura organizzativa aziendale, non potendo essere argomentata la contraddittorietà della condotta sulla base del semplice dato temporale, quando non irragionevole, come nel caso in esame (10 giorni), se da un lato siano stati assunti provvedimenti cautelari, quali la sospensione, che esplicitano sia la volontà di procedere in via disciplinare, sia la ritenuta lesione dell’elemento fiduciario e dall’altro lato le dimensioni e la complessità della organizzazione aziendale comportino necessariamente un rallentamento nel procedimento disciplinare. Nella vicenda oggetto di controversia ricorrono entrambe le condizioni, la banca ha sospeso il dipendente, così manifestando una valutazione di incompatibilità fra la prosecuzione della prestazione e la natura della contestazione che sarebbe stata in astratto possibile elevare sulla scorta dell’istruttoria interna, e le dimensioni aziendali, nonché la complessità della struttura organizzativa (che non sono contestate), con una ripartizione di competenze interne fra organi di accertamento (servizio ispettivo) e organi di decisione (ufficio risorse umane), giustificano un intervallo temporale superiore a quello che è di norma usuale in piccole o media realtà produttive (in termini da ultimo Cass. 2580/09).

E’ infondato anche il motivo di appello relativo alla violazione dell’art. 4 L. 300/70.

Il divieto di uso di apparecchiature per il controllo dei lavoratori a distanza riguarda sistemi audiovisivi o qualsiasi strumento attraverso il quale il datore di lavoro possa controllare l’attività lavorativa, al di fuori e a prescindere da esigenze oggettive, concrete, preventivamente definibili, non connesse al controllo dell’attività lavorativa di per se stesso considerato e rispetto al soddisfacimento delle quali il controllo ha funzione strumentale. Per esigenze con queste caratteristiche il controllo della condotta del dipendente sul luogo di lavoro è consentito, anche attraverso sistemi di rilevazione a distanza, e a maggior ragione deve ritenersi consentito se diretto ad accertare ex post condotte in violazione degli obblighi fondamentali e in contrasto con l’interesse del datore di lavoro.

Passando al merito dell’impugnazione va preliminarmente rilevato che la condotta contestata e sanzionata (l’aver divulgato all’esterno con e.mail diretta a persona estranea alla banca notizie concernenti il rimborso di prestito obbligazionario da parte di un cliente) non è nel suo contenuto fattuale oggetto di contestazione.

Nonostante l’inciso tra parentesi contenuto nell’atto di appello circa l’autore dell’invio per e.mail (ammesso e non concesso che l’invio dell’e.mail incriminata debba essere attribuito con certezza al ricorrente) nessuna censura è stata mossa alla sentenza di primo grado per quanto riguarda questo accertamento in fatto.

E’ dunque ormai incontroverso che XY, appreso dal fratello addetto al servizio fidi dell’esistenza di un piano di intervento di una società collegata e di finanziamento del settore bancario per il riacquisto di obbligazioni delle ZZZ, il cui valore di mercato era particolarmente basso stanti le cattive condizioni di liquidità dell’emittente, ha acquistato questi titoli sapendo di poter lucrare sulla differenza tra il prezzo di acquisto e quello di rivendita e ha informato il suo amico H che ha fornito ulteriori dettagli sulla operazione di riacquisto e ha, con ogni probabilità tratto a sua volta personalmente vantaggio dalle informazioni ricevute (v. all. 6,7,8,9). Tutto questo ovviamente ben sapendo (egli era addetto proprio al monitoraggio del mercato titoli) che con questa speculazione si sarebbe potuto determinare un innalzamento del valore del titolo, pregiudicando l’interesse della cliente della banca e della stessa banca finanziatrice ad assorbire la passività con il minor dispendio possibile.

La contrarietà di questa condotta con la normativa specifica che disciplina l’obbligo di segretezza e correttezza (art. 2104 c.c.) dei dipendenti di Bipop Carire spa di cui al regolamento interno ed al codice di condotta (v. all. 18,19 e 20 appellata) non è contestata ed è di immediata evidenza: al dipendente è fatto obbligo di mantenere la riservatezza sulle informazioni confidenziali acquisite e di cui si è venuti a conoscenza in ragione della sua funzione, di non utilizzarle nell’interesse proprio o di terzi, di non operare o fare operare sui valori mobiliari a cui le informazioni si riferiscono e di operare sui mercati mobiliari seguendo i principi fissati da queste normative.

L’interesse datoriale sottostante è evidente e consiste nella necessità di garantire la segretezza ai clienti che affidano dati sensibili e notizie riservate alla banca, nella necessità di tutelarne gli interessi nelle operazioni sul mercato compiute attraverso l’istituto di credito, nella necessità di uniformarsi a regole di correttezza per non alterare l’andamento del mercato dei titoli, nella garanzia di trasparenza con esclusione della utilizzazione delle informazioni con arricchimenti mediante speculazioni.

Non vi può essere quindi dubbio sulla gravità della condotta del dipendente che, essendo a conoscenza di notizie riservate non disponibili per gli altri operatori economici, le sfrutti a proprio esclusivo vantaggio per meri scopi di arricchimento personale a danno dei clienti. E che così sia stato risulta documentalmente dal testo dei messaggi di posta elettronica prodotti dall’appellata con gli allegati da 5 a 11, che confermano la diffusione all’esterno di documenti riservati e conosciuti attraverso il fratello, l’acquisizione di ulteriori notizie attraverso l’amico esterno, l’acquisto dei titoli. In senso contrario non si può argomentare dalla circostanza che le difficoltà dell’emittente delle obbligazioni fosse del tutto nota, come dimostrato dalla stampa specializzata del periodo prodotta in giudizio.

Le notizie riservate da cui è stato tratto personale vantaggio riguardavano non la difficoltà di rimborsare i titoli, ma il piano di riacquisto e di finanziamento.

La condotta di cui si tratta è ancor più grave e radicalmente lesiva dell’elemento fiduciario se poi si considera che l’accesso alle notizie riservate, l’accesso alle informazioni sul mercato dei titoli e sull’operazione di riacquisto e finanziamento sono stati acquisisti abusando della particolare ed elevata posizione professionale (funzionario) ricoperta, che per sua natura lo metteva in condizione di poter conoscere e valutare, nonché inviare all’esterno con garanzia di veridicità le notizie di cui si tratta.

Nessuna scriminante può essere individuata sul piano soggettivo: XY era pienamente consapevole della natura riservata delle notizie, della non divulgabilità delle stesse senza pericolo di danno per il cliente (e la banca), della scorrettezza della speculazione che stava facendo e della gravità del suo comportamento. In questo senso sono del tutto espliciti i messaggi di posta elettronica sopra indicati (all. da 5 a 11), dai quali risulta che le notizie egli le ha apprese e diffuse come notizie del tutto riservate, che l’operazione personale è stata decisa unicamente in base a queste notizie e a fini puramente speculativi, che egli era consapevole dell’illiceità delle sue comunicazioni con l’amico esterno, tanto è vero che lo rimprovera per aver usato un linguaggio troppo esplicito nei messaggi diretti al suo indirizzo di posta elettronica presso la banca.

La circostanza che tra gli amministratori della banca vi fossero dei soggetti che a loro volta avevano tenuto comportamenti scorretti e in conflitto di interessi è irrilevante sotto un duplice profilo. Innanzitutto perché gli articoli di stampa e i programmi televisivi richiamati, relativi a fatti per i quali vi è stato anche un processo penale, riguardano vicende relative a anni precedenti (come risulta dagli stessi documenti prodotti), mentre per quanto attiene alla vicenda relativa al prestito obbligazionario delle ZZZ non risulta che la Bipop Carire spa abbia commesso, nella persona dei suoi amministratori, alcun illecito. In secondo luogo perché l’interesse della banca quale datrice di lavoro non può essere confuso con l’interesse e la condotta dei singoli amministratori e della grave scorrettezza della propria condotta l’appellante era perfettamente consapevole, come si è appena evidenziato.

Ricorrevano quindi gli estremi per il licenziamento per giusta causa essendo venuta completamente meno l’affidabilità del dipendente per una corretta esecuzione, anche solo temporanea, delle mansioni assegnate, comportanti un notevole grado di fiducia nella capacità e nella volontà di riservatezza.

L’appello va quindi respinto

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del grado, attesa la natura della controversia.

PQM

respinge l’appello contro la sentenza n. 926/2008 del Tribunale di Brescia; compensa le spese.

Brescia 25.06.09

Tribunale di Brescia n. 926/2008

Con il ricorso in esame XY contesta la legittimità del licenziamento per giusta causa intimatogli il 15 marzo 2004, in primo luogo, in quanto carente sotto il profilo dell’immediatezza nella contestazione della condotta ritenuta rilevante sul piano disciplinare, e nella conseguente decisione, inoltre, ritenendo insussistente l’addebito che avrebbe determinato il provvedimento espulsivo e, in ogni caso, sproporzionata la sanzione massima.

Risulta che, con lettera di contestazione del 27 febbraio 2004, la società convenuta ha addebitato al ricorrente la trasmissione a tale ZZ di una @mail contenente informazioni di tenore riservato relative all’andamento di titoli obbligazionari emessidalla società Alfa con finalità speculative inerenti l’investimento nei medesimi titoli; con la stessa nota ha pure incolpato il ricorrente della diffusione, in tale modo, di notizie relative l’esposizione creditizia della medesima società rispetto al sistema bancario (segnatamente con riguardo ai dati della Centrale rischi interbancaria).

Il ricorso non deve essere accolto.

Quanto agli spetti procedurali la ricostruzione dell’iniziativa disciplinare da parte del datore di lavoro risulta, nel caso di specie, del tutto rispettosa dei diritti del lavoratore.

E’ emerso in modo non controverso che l’attivazione del procedimento disciplinare è stato determinato da una segnalazione del responsabile della Alfa in data 9 febbraio 2002 (teste CZ, responsabile per l’attività ispettiva svoltasi nel caso in esame che ha deposto all’udienza del 18.12.2006). A seguito di tale esposto era stata disposta un’ispezione interna che, operato accesso al giornale di fondo (documento n.3 delle produzioni della convenuta) e consultati gli scanner attraverso i quali aveva potuto accertare che il documento in questione (titolato “Memo per la formulazione di un parere”) era stato riprodotto in formato informatico; quindi si era risaliti (con procedimento a ritroso partendo dal denunziante a cui il ….aveva trasmesso il documento) attraverso la rete informatica fino ai terminali attraverso i quali era transitata la trasmissione del documento riservato, individuando quello del ricorrente come colui che aveva provveduto alla comunicazione verso l’esterno, risultando che il documento gli era stato trasmesso dal fratello anch’egli dipendente dell’Istituto.

L’attività in tale modo svolta, e sinteticamente ora esposta, arricchita dalla verifica in ordine al contenuto di ulteriore corrispondenza elettronica tra i tre soggetti coinvolti (ossia il ricorrente, il fratello e il …) è stata descritta nella relazione (documento 1 delle produzioni della convenuta); questa indica anche il periodo nel quale l’attività è stata svolta (12-18 febbraio 2002).

Con provvedimento del 17 febbraio risulta che è stato sospeso in via cautelare dal servizio il ricorrente; a tale provvedimento era seguito in data 27 febbraio la contestazione disciplinare e, in data 5 marzo, la lettera di giustificazioni e, quindi, il ricordato provvedimento espulsivo del successivo giorno 15.

La evidente complessità dell’accertamento tecnico, che ha costituito premessa della ricostruzione dei fatti, lo svolgersi della vicenda in un contesto aziendale caratterizzato da articolata organizzazione, che ha imposto la valutazione sia in sede tecnica, sia in sede amministrativa, rendono del tutto ragionevole il lasso di tempo trascorso tra l’accertamento della notizia, la contestazione e il provvedimento, alla luce della cronologia ora evidenziata. Al riguardo appare superfluo richiamare ulteriore giurisprudenza di legittimità consolidata nel proprio orientamento, nei termini già enunciati negli scritti difensivi della convenuta, circa la valutazione nel singolo caso dei principi fissati dall’Art.7 della legge n. 300 del 1970.

Nel merito gli addebiti sono risultati fondati.

La ricordata ricostruzione dei fatti, contenuta nella relazione dell’ispettore, ribadita nel contraddittorio in sede testimoniale, rende certo che il documento, avente natura riservata il cui contenuto, inerente aspetti di carattere finanziario, di evidente delicatezza (la bozza in argomento, infatti, trattava del rinnovo di aperture di credito in favore della Alfa spa e delle iniziative tese al riacquisto sul mercato, tramite una controllata, dei titoli obbligazionari che determinavano, in quanto in scadenza, un’esposizione verso i creditori) non doveva circolare all’interno in quanto avente attitudine ad influenzare, tramite notizie riservate (il rinnovo delle concessioni di credito) il valore e l’appetibilità del possesso dei titoli obbligazionari.

L’accesso all’ulteriore corrispondenza informatica ha confermato l’interesse improprio del lavoratore. Sul punto è opportuno chiarire che non vi è luogo per sindacare la legittimità del controllo ai sensi dell’art. 4 della legge n. 300/1970, operato in tal modo trattandosi non di un controllo preventivo o comunque della predisposizione atta a conseguire tale forma di controllo, in violazione di fondamentali diritti della persona, ma di specifica situazione relativa all’utilizzo di un terminale attraverso il quale è risultato che sia stata intrattenuta comunicazioni in via esclusiva con l’esterno, ricostruita successivamente.

Risulta escluso, poi che la comunicazione fosse attribuibile ad altri dal momento che il sistema era munito di accesso riservato alla singola postazione, ed in abbinamento al profilo dell’utente (teste BN, oltre al teste DF, udienza del 25 settemnbre 2007). Indirettamente conferma il percorso seguito dal documento la testimonianza del fratello del ricorrente che riferisce di averlo comunicato al fratello per avere un parere.

Va pure escluso che, in qualsivoglia modo, il ricorrente fosse inconsapevole mano di attività ad altri addebitabile: in tale senso depone il fatto che abbia trasmesso un documento che nulla aveva a che vedere con l’attività dell’ufficio a cui era preposto ( ancora il teste..). Le reali finalità, al contrario, emergono dalla corrispondenza citata dall’ispettore nella propria relazione.

Neppure sotto il profilo della proporzione il licenziamento appare incongruo rispetto ai consolidati principi giurisprudenziali in materia: il dipendente, infatti, ha dimostrato di avere piegato ad uso personale informazioni privilegiate di cui aveva indebita disponibilità, in tale modo venendo meno ad elementari vincoli di correttezza e fedeltà che imponevano di non trattare informazioni che, per il loro contenuto avevano evidente natura riservata.

L’allusione della difesa del ricorrente ad un comportamento del dipendente in un contesto di istituzionale strumentalizzazione delle informazioni riservate all’interno della società, appare slegato nel caso di specie, da specifici profili che giustifichino la condotta, non tanto sotto il profilo dell’intrinseco disvalore, ma sotto quello della sua gravità.

Pure ammettendo la partecipazione del presidente della società debitrice al consiglio di amministrazione della Bipop Carire, la difesa del ricorrente allude alla circostanza che era in corso una sorta di “rastrellamento” a prezzo particolarmente favorevole dei titoli obbligazionari da parte di società facente parte del gruppo: addirittura per quanto è dato comprendere, si trattava di iniziativa sovvenzionata dall’istituto…Rispetto a tale scenario, la notizia della proroga della scadenza dei crediti concessi avrebbe potuto influire sull’appetibilità del titolo stesso, in tale modo influenzandone il prezzo e quindi incidendo sulla patrimonializzazione della società del gruppo. Inoltre emerge dalla “memo” come iniziativa analoga fosse programmata mediante operazioni “schermate” attraverso fiduciaria della convenuta.

Anche postulando ciò, però, e pure volendo attribuire ad una iniziativa del genere rilievo penale ( a mente dell’art. 180 D.lgs. 24.02.1998 n.58 nella formulazione vigente all’epoca dei fatti, in tema di abuso di informazioni privilegiate) sulla cui effettiva realizzazione in altra sede sarà necessario pronunciarsi, nulla è documentato, non ponendosi una relazione diretta tra la condotta dell’istituto- tesa, eventualmente, a tenere riservata fino alla scadenza del debito la sua proroga, al fine di favorire la conservazione nell’ambito societario del gruppo, con rinnovata e migliore valorizzazione dei titoli obbligazionari- e l’operato del dipendente, finalizzato a sfruttare l’informazione riservata per scopi personali. Le due condotte, invero, assumono autonomo e distinto rilievo senza che l’una, quella attribuita all’istituto bancario, attribuisca minore disvalore a quelle compiuta dal secondo.

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso proposto in data 21 settembre 2004.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di Bipop Carire spa liquidandole nella misura di € 250,00 per rimborso forfetario delle spese, € 900,00 per diritti e € 2.400,00 per onorario, oltre iva e cpa.

Brescia 22 ottobre 2008

Dottor Gianluca Alessio

Depositato in Cancelleria il 22.10.08

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