Corte dei Diritti dell’uomo su web reputation e post anonimi: la responsabilità è del gestore del sito web.
I siti internet possono essere considerati responsabili dei post anonimi. È notizia di oggi da Il Sole 24 Ore. Libertà di espressione non violata perché il sacrificio della reputazione della parte offesa era sproporzionato. Caso 64569/2009. Sentenza depositata ieri 10.10.13
IL FATTO. Uno dei più grandi portali d’informazione dell’Estonia nel gennaio del 2006 pubblicò un articolo sulle scelte controverse operate da una compagnia di navigazione. I lettori reagirono postando commenti estremamente offensivi, diffamatori, e minacciosi nei confronti della compagnia di navigazione e del suo proprietario. Quest’ultimo fece causa al portale che fu condannato a pagare 320 euro per danni morali.
IL DIRITTO. I Giudici di Strasburgo stabiliscono che la decisione dei tribunali nazionali di «ritenere il portale responsabile per i commenti diffamatori postati dai lettori è una restrizione della libertà d’espressione giustificata e proporzionata» e che quindi non c’è stata violazione.
La Corte sottolinea che i gestori del portale «esercitavano un livello considerevole di controllo sui commenti che erano pubblicati». I gestori erano gli unici che potevano impedire o cancellare i commenti, e avevano anche i sistemi per farlo. Sistemi di cui tuttavia «non hanno fatto pieno uso». In definitiva i Giudici di Strasburgo ritengono che il portale abbia in qualche modo coperto gli autori e che quindi «si deve ritenere che i gestori del sito si siano assunti una certa responsabilità per quanto pubblicato dai lettori».
Altro principio interessante espresso dall’alto Consesso UE attiene all’onere della prova. La Corte ha stabilito infatti che non sarrebe giusto gravare la parte danneggiata dell’onere di provare la vera identità degli autori dei post anonimi in quanto trattasi quasi di probatio diabolica. Dunque bene ha fatto l’armatore a spiegare azione giudiziale nei confronti dei gestori del portale e non degli anonimi diffamatori.
«In un caso come questo, per motivi puramente tecnici – si legge nella sentenza – appare sproporzionato imporre alla parte lesa l’onere dell’identificazione degli autori dei commenti». E la Corte «non è convinta che una tale azione avrebbe, in questo caso, garantito l’effettiva protezione della parte lesa».
La Corte boccia interamente la linea difensiva di parte convenuta secondo cui la sanzione inflitta al portale costituiva una violazione del diritto di libertà di espressione ribadendo uno dei principi-cardine del Sistema giuridico UE ovvero il principio di proporzionalità. Eseguito un bilanciamento degli interessi in gioco i Magistrati di Strasburgo hanno giudicato sproporzionato il sacrificio imposto alla web reputation dell’armatore stante la natura altamente lesiva dei post, il fatto che il portale trasse profitto dallo loro esistenza e permise la conservazione dell’anonimato.