“DRONE JOURNALISM. QUALI TUTELE?”

“Drone Journalism. Quali tutele per i giornalisti e per i terzi?” Dig.it 2015,
Deborah Bianchi, https://youtu.be/ughDfO-2nZc?t=17532

Drone_Journalism_Dig_it_2015

 

Il Drone Journalism è una pratica ormai piuttosto diffusa. Pensiamo alle spettacolari immagini delle nostre città riprese dall’alto catturate dalle reti televisive. Pensiamo ancora a operazioni di documentazione ritenute fino ad oggi impossibili o comunque fonte di elevato rischio per l’uomo come ad esempio l’utilizzo dei droni nel terremoto dell’Aquila.

Le meraviglie di questi “giocattoli” alati sono molte ma come sempre esiste una componente di rischio.
Evidenti sono i rischi in tema di sicurezza.
Il drone può precipitare su un’auto, su una persona. Può impattare su un elicottero o su un aereo in decollo o in atterraggio.
Evidenti sono anche i rischi in tema di privacy e di deontologia.
Le informazioni acquisite non sempre sono pubblicabili. A volte rivelano l’inviolabile sfera privata dell’incontro tra personaggi pubblici in una dimora riservata. A volte rivelano contenuti non veicolabili quale messaggio sociale come il barbone che rovista nel cassonetto.
Occorre dunque una conoscenza giuridica di base per gestire il rischio di sinistro.

L’attività di Drone Journalism si pone nell’ambito di un coacervo di norme appartenenti a discipline differenti: le Regole dell’aria (Regolamento ENAC 16.07.2015); le Regole di Pubblica Sicurezza (Legge 121/1981 Ordine e Sicurezza Pubblica); le Regole Privacy (attualmente l’unico documento specifico è il Parere dei Garanti Privacy UE del 16 giugno 2015); le Regole di Deontologia tradizionale.

La forma mentis del Drone Journalist dev’essere impostata sulla valutazione del rischio. Qualsiasi operazione si voglia realizzare, la prima domanda da porsi è: “quali rischi ci sono?”. La seconda: “come riduco la percentuale di rischio?”

Questi sono stati gli interrogativi che hanno ispirato il Workshop “Drone Journalism. La notizia arriva volando” nell’arco della manifestazione sul giornalismo digitale DIG.IT 2015 svoltasi alla Camera Commercio di Prato il 2 e il 3 Ottobre 2015 (http://www.dig-it.it/).
L’ing. Roberto Mati, CEO di Pitom snc (http://www.apretoscana.org/portal/?q=it/matchmaking/palview/86 ), ha illustrato la realizzazione del “cervello” del drone mentre l’ing. Michele Cocco, CEO di EdgeLab s.r.l. (http://www.edgelab.eu/EdgeLab/About_us.html), ha descritto la costruzione e il funzionamento del drone subacqueo. Il giornalista Angelo Cimarosti, cofondatore del sito di citizen journalism YouReporter e direttore di YouReporter News, ha spiegato le utilità dei droni nel giornalismo di indagine e di eventi catastrofici come ad esempio il terremoto di Modena oggetto di videodrone-riprese eseguite dal suo team. L’utilità giornalistica in questi ultimi casi consiste nella possibilità di ottenere ulteriori immagini e angolazioni diverse da quelle realizzate dagli elicotteri dei Vigili del Fuoco o di altre Forze dell’Ordine. L’avvocato Deborah Bianchi (www.deborahbianchi.it), ha trattato più specificatamente il tema della gestione del rischio nel Drone Journalism, oggetto del presente contributo.

Introdurre il drone in un servizio giornalistico può rispondere a disparate esigenze: quella di ottenere immagini spettacolari; quella di avere angolazioni diverse da quelle ufficiali; quella di condurre un’indagine particolare. L’elemento comune tuttavia si individua nel principio di proporzionalità: non adotterò il drone nel talk per fare il primo piano dell’intervistato ma adotterò il drone per verificare dall’alto l’esistenza di una discarica abusiva difficilmente rilevabile con strumenti ordinari.

Assunta la decisione di utilizzare il drone si possono intraprendere due vie: mi affido a un Operatore oppure eseguo direttamente le videodrone-riprese. Il primo è il caso della testata giornalistica che commissiona il lavoro a imprese specialistiche. Il secondo è il caso del singolo “giornalista-imprenditore”.
Entrambi i soggetti committenti devono comunque preoccuparsi di gestire il rischio cercando di ridurre al massimo il pericolo di incidenti. Pensiamo ai sinistri da circolazione aerea del drone (impatto con altro oggetto volante o lesione di persone) o ai sinistri privacy (pubblicazione di un’immagine riservata).

Indubbiamente occorre una formazione giuridica di base sulle Regole dell’aria, sulle Regole Privacy, sulle Regole di Pubblica Sicurezza.
REGOLE DELL’ARIA
Il riferimento per la disciplina dello spazio aereo è il Regolamento ENAC del 16 luglio 2015 entrato in vigore il 15.09.15 e le relative Circolari di adeguamento. Il Regolamento distingue tra droni uguali o superiori a 25 Kg e droni inferiori a 25 Kg. Poi prevede i cosiddetti “ultraleggeri” distinti tra mini droni (uguali o inferiori a 2 Kg) e micro droni (uguali o inferiori a 0,3 Kg).
Questi “ultraleggeri” costituiscono il mezzo ideale per un Drone Journalist singolo in quanto ENAC valuta di default quali “operazioni non critiche” le attività compiute da mini droni e/o micro droni, ammesso che si tratti di macchine munite di caratteristiche di inoffensività accertate da ENAC o da altro soggetto autorizzato. Sotto il profilo amministrativo significa che il “mini/micro dronista” dovrà preoccuparsi soltanto di redigere una Dichiarazione a ENAC secondo quanto prescritto. Si tratta in definitiva di una sorta di “autocertificazione”. Quando invece si compiono attività con droni superiori a 2 Kg non sempre è sufficiente la Dichiarazione ma occorre l’Autorizzazione di ENAC da richiedersi almeno 45 giorni prima del volo. Oltre ai molteplici adempimenti burocratici, l’Autorizzazione richiede tempi poco elastici che spesso fanno sfumare la possibilità di cogliere tempestivamente la notizia.
Possiamo osservare pertanto che l’acquisto del quadricottero giusto per il nostro lavoro costituisce già una misura di gestione del rischio, fermi restando i divieti assoluti validi anche per gli “ultra leggeri”.
Si tratta dei divieti di sorvolare determinate aree che presentano alti livelli di criticità (operazioni critiche). Il Regolamento ENAC vieta, salvo ottenimento di apposita Autorizzazione, il sorvolo di: assembramenti di persone; aree congestionate; agglomerati urbani e infrastrutturali; linee e stazioni ferroviarie; autostrade; aeroporti; impianti industriali; obiettivi strategici per la Sicurezza di Stato.

Altra misura di gestione del rischio è la clausola di rispetto del Manuale di volo.
Le attività devono avvenire nell’osservanza delle Regole dell’aria e del Manuale di Volo rilasciato dal Produttore del drone. Si tratta in definitiva di eseguire rigorosamente le modalità di volo descritte dal costruttore senza forzare la macchina ad andare oltre le proprie capacità. Pertanto la testata giornalistica che si avvale di una ditta-Operatore dovrà stipulare un contratto comprensivo di una simile clausola di ripartizione della responsabilità. Parimenti il giornalista che incarica un pilota-lavoratore autonomo dovrà stabilire una lettera di incarico con queste accortezze. Infine il “giornalista-dronista” per limitare la propria responsabilità dovrà scrupolosamente attenersi al Manuale di volo.

Anche in ambito privacy sarebbe auspicabile stipulare una lettera di incarico di responsabile esterno tra Committente e Operatore/Pilota per la ripartizione della responsabilità.

REGOLE PRIVACY
Al momento il Garante italiano non ha emanato provvedimenti in questa materia e quindi non abbiamo indicazioni precise sulla gestione del rischio privacy nei droni.
Tuttavia possiamo prestare attenzione agli studi già iniziati in questo senso presso i Garanti Privacy UE e applicare i Provvedimenti nostrani in fattispecie similari.
Pensiamo in particolare ai seguenti:
– “Provvedimento Videosorveglianza – 8 aprile 2010”;
– Verifica Preliminare Google Street View, Provvedimento «Google Street View: le auto dovranno essere riconoscibili» – 15 ottobre 2010 (non rispettato e così comminata multa a Google di 1 milione di euro -Ordinanza di ingiunzione del 18 dicembre 2013);
– Verifica Preliminare su Google Trekker. «Provvedimento di parziale esonero dall’informativa nei confronti di Google Inc. in relazione al servizio Street View-Special Collects» – 4 dicembre 2014.

Il Parere dei Garanti Privacy UE del 16.06.2015, sebbene non sia vincolante, rappresenta un ottimo punto di riferimento in materia. Per esempio una misura di gestione del rischio qui suggerita dispone di eseguire prima del volo una valutazione di impatto privacy (PIA). In base ad essa si può capire quali sono le criticità da ridurre. Se abbiamo ottenuto l’Autorizzazione ENAC per delle videodrone-riprese su una manifestazione di piazza (evento di interesse pubblico) dobbiamo comunque preoccuparci di evitare lo zoom persistente sulla faccia di un partecipante-privato cittadino senza giustificazione. Al momento dell’acquisto dovremmo pertanto preferire una macchina dotata di sistemi di privacy by design in grado di offuscare le immagini di volti umani per non incorrere nell’illecito di trattamento eccedente dell’immagine individuale.

REGOLE DI PUBBLICA SICUREZZA
In ambito di Ordine Pubblico e di Intelligence la migliore misura di gestione del rischio è osservare l’obbligo di denunzia alla Polizia di Stato con comunicazione della data e dell’orario del volo in modo da evitare l’impatto con attività segrete necessarie per la Sicurezza dello Stato.
In merito al sorvolo del territorio comunale occorre ottenere preventivamente il NULLA OSTA del sindaco.

Come si dice “prevenire è meglio che curare”.
Basti pensare che il “Drone Journalist” non solo corre il rischio di incorrere in un sinistro (circolazione aerea oppure privacy) ma può anche essere sottoposto a sanzione dalla Polizia di Stato.
SANZIONE PER VOLO SENZA ASSICURAZIONE
Si va da € 56.000,00 a € 113.000,00.
SANZIONE PER VOLO SENZA POLIZZA ASSICURATIVA AL SEGUITO
Si va da € 16.999,00 a € 33.999,00.

Buon volo a tutti!