Cyberbullismo. Ecco la richiesta di cancellazione del Garante Privacy.

Il Cyberbullismo è stato oggetto della Legge 71/2017 che assicura ai minori la cancellazione delle offese subite tramite la richiesta indirizzata al gestore del sito web “incriminato”. Se il gestore resta indifferente, il minore può rivolgersi al Garante Privacy che si attiverà entro 48 ore. Al fine di permettere a ogni ragazzo di eseguire una valida segnalazione, l’Authority ha redatto il testo della segnalazione allocato al seguente LINK: http://www.garanteprivacy.it/cyberbullismo . La Legge prevede che i ragazzi di età inferiore ai 14 anni devono inviare la richiesta di cancellazione tramite i genitori mentre quelli di età superiore ai 14 anni possono postare direttamente l’istanza al gestore del sito in cui appare l’offesa. Se quest’ultimo non si attiva si può segnalare l’accaduto con l’apposito modulo indicato sopra al Garante della Privacy che entro 48 ore provvede in merito. Il MODELLO per la segnalazione/reclamo in materia di cyberbullismo deve essere inviato a cyberbullismo@gpdp.it
La Legge 71/2017 all’art.1 comprende nel concetto di cyberbullismo le seguenti condotte: “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identita’, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonche’ la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o piu’ componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.